
Il Ministero dell’Interno e le Prefetture non possono annullare le trascrizioni nel registro dello stato civile di matrimoni contratti da persone dello stesso sesso, celebrati all’estero. Lo ha deciso la prima sezione Ter del Tar del Lazio che, all’esito dell’udienza del 12 febbraio 2015, ha accolto i ricorsi presentati da alcune coppie omosessuali contro il decreto del Prefetto di Roma del 31 ottobre 2014, protocollo numero 247747/2014, con cui Giuseppe Pecoraro aveva annullato le trascrizioni nel registro dello stato civile presso il Comune di Roma di matrimoni contratti da persone dello stesso sesso, celebrati all’estero, e la relativa circolare del Ministro dell’Interno del 7 ottobre 2014. Nel decidere tali controversie, il giudice amministrativo ha eseguito una ricognizione della normativa comunitaria e nazionale e della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, giungendo ad affermare che: l’attuale disciplina nazionale non consente di celebrare matrimoni tra persone dello stesso sesso e, conseguentemente, matrimoni del genere non sono trascrivibili nei registri dello stato civile; tuttavia, l’annullamento di trascrizioni nel registro dello stato civile di matrimoni contratti da persone dello stesso sesso, celebrati all’estero, può essere disposto solo dall’Autorità giudiziaria ordinaria; il Ministero dell’Interno e le Prefetture, quindi, non hanno il potere di intervenire direttamente, annullando le trascrizioni nel registro dello stato civile di matrimoni contratti da persone dello stesso sesso, celebrati all’estero.
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